Descrizione
L’elettore che si trova temporaneamente all'estero deve inviare la propria dichiarazione di opzione al comune d’iscrizione entro il trentaduesimo giorno antecedente la data della votazione. Nel caso specifico (referendum dell’8–9 giugno), implica che l’opzione deve essere pervenuta entro il 7 maggio, in modo da consentire l’immediata comunicazione al Ministero dell’Interno. Come comunicare la propria volontà di votare all’estero?
- La comunicazione può essere inviata tramite posta ordinaria o posta elettronica (anche se non certificata).
- È possibile anche il recapito a mano, anche se effettuato da una persona diversa dall’interessato.
La dichiarazione deve essere: redatta su carta libera, e accompagnata dalla copia di un documento d’identità valido dell’elettore. Deve includere: l’indirizzo postale estero al quale dovrà essere inviato il plico elettorale e una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti previsti (come indicato dal comma 1 dell’art. 4‑bis), resa conformemente agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
Ci sono invece modalità particolari per :
- Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all’estero durante missioni internazionali.
- Altri elettori indicati (ad es. quelli di cui all’art. 1, comma 9, lett. b) della legge n. 470/1988) che, nonostante residano in Stati dove il voto per corrispondenza non è previsto per gli elettori residenti, potranno comunque esercitare il voto per corrispondenza.
Allegati
Ultimo aggiornamento: 12 aprile 2025, 15:04